I servizi che offriamo

Lo studio Fernandez, insieme alla propria  rete di professionisti tecnici, esegue diverse analisi in ambito energetico degli edifici. In questo senso si persegue in primis  l’obiettivo di acquisizione di conoscenze sul funzionamento energetico dell’immobile allo stato attuale e in seguito lo sviluppo di strategie di interventi migliorativi. Si punta quindi a migliorare il confort abitativo riducendo i consumi energetici con conseguente risparmio economico e di emissioni nocive nell’ambiente.

Attestato di Prestazione energetica,

Certificazione energetica degli edifici

La certificazione energetica è un processo finalizzato a far conoscere al cittadino le caratteristiche energetiche dell’edificio che sta per acquistare o per affittare e degli impianti in esso presenti. Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A4, A3, A2, A1, B) e grazie alle informazioni riportate sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE) l’utente è in grado di compiere una scelta più consapevole.

DGR VIII/5018 e s.m.i.

Quando serve l’Attestato di Prestazione Energetica

L’obbligo di dotazione/allegazione dell’APE sussiste nei seguenti casi: nuova costruzione e ampliamenti, ristrutturazioni importanti di primo livello, ristrutturazioni importanti di secondo livello, edifici utilizzati da PA e aperti al pubblico con superficie utile superiore ai 250 m2, contratti nuovi o rinnovati Servizio Energia e Servizio Energia Plus, contratti nuovi o rinnovati di gestione degli impianti termici, trasferimento a titolo oneroso, contratti di locazione nuovi o rinnovati. Per conoscere nel dettaglio quando sussiste l’obbligo di dotazione e/o allegazione dell’APE e quali sono le tipologie di intervento e i relativi requisiti da rispettare si rimanda ai documenti scaricabili dai link sottostanti

https://www.cened.it

Relazione Tecnica ex Legge 10

Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

1. Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di mera sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.

https://www.bosettiegatti.eu

Diagnosi energetica

https://www.efficienzaenergetica.enea.it

Una diagnosi energetica, secondo quanto disposto dal D.lgs 141/2016, consiste in “una procedura sistematica mirata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a rife­rire in merito ai risultati”. Un audit energetico, o diagnosi energetica, va considerato come il primo step di qualunque iniziativa di efficientamento

La prima diagnosi energetica (o anche una procedura di analisi “leggera” per interventi circoscritti) rappresenta un investimento oculato e lungimirante che consente di avere un quadro dell’andamento dei consumi e iniziare a costruire le basi (procedurali, informatiche, tecniche) per un corretto approccio alle diagnosi successive e raggiungere in tal modo il miglior equilibrio possibile tra efficienza energetica e comfort abitativo.

In Italia esiste l’obbligo di condurre, con cadenza quadriennale e da parte di soggetti qualificati, una diagnosi energetica per le imprese di grandi dimensioni (criterio basato sul numero di dipendenti e fatturato e/o bilancio) e per imprese con consumi rilevanti di energia che accedono alla c.d. agevolazione per utenti energivori: l’UNI ha stabilito quelli che devono essere i requisiti minimi nello svolgere un audit energetico attraverso l’emissione della norma tecnica UNI CEI EN 16247-1:2012

Riqualificazione energetica – Che cos’è

https://www.agenziaentrate.gov.it

L’agevolazione fiscale per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici (“ecobonus”), introdotta dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006), è attualmente disciplinata dall’articolo 14 del decreto legge 63/2013.

Il beneficio consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui lo stesso è stato effettuato.

Condizione indispensabile per fruirne è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. Rientrano nella seconda categoria:

  • l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
  • l’acquisto e posa in opera di schermature solari
  • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (spetta, invece, la maggiore detrazione del 65% se le caldaie, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti).

Interventi condominiali

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sono previste regole e misure diverse.

Quando si conseguono determinati indici di prestazione energetica, si può usufruire di detrazioni più elevate (al 70% o al 75%), da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Il beneficio, in questi casi, dev’essere calcolato su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Alternative alla detrazione: sconto in fattura o cessione del credito

Se la normativa in vigore ancora lo consente (articolo 121, Dl 34/2020; Dl 11/2023), gli aventi diritto all’agevolazione possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione:

  • per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cosiddetto “sconto in fattura”) e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta
  • per la cessione di un credito d’imposta ad altri soggetti corrispondente alla detrazione spettante.

Sono possibili tre ulteriori cessioni del credito, esclusivamente però se effettuate a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Banche e società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo possono sempre effettuare la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè, diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo; al cessionario correntista non è consentito effettuare, a sua volta, un’ulteriore cessione.

Dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del “decreto Cessioni”, per gli interventi di efficienza energetica previsti dall’articolo 14 del Dl 63/2013, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Il divieto non si applica in determinati casi particolari (articolo 2, Dl 11/2023).

 


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