Guida Tecnico – Fiscale: tutte le agevolazioni per il 2024

09 Nov 2023


Ecobonus

Anche l’ecobonus diventa competitivo con il superbonus, a partire dal 2024. Qui bisogna fare una distinzione. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri, come la sostituzione di infissi, spetta nella misura del 50 per cento. Le percentuali, però, salgono per i lavori condominiali. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sono previste agevolazioni paragonabili al sismabonus. Quando si conseguono determinati indici di prestazione energetica, si può usufruire di detrazioni più elevate (al 70% o al 75%).

Bonus barriere architettoniche

Il calo del superbonus al 70% rende molto competitive altre agevolazioni. La prima della lista è sicuramente bonus barriere architettoniche al 75 per cento.Il bonus, infatti, oltre ad avere una percentuale molto interessante, consente di esercitare le opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito senza alcuna limitazione e ha un recupero in cinque anni. Per poter usufruire di questa agevolazione è necessario che il fornitore dei beni, l’impresa esecutrice delle opere o un tecnico abilitato rilascino, sotto la loro responsabilità, una dichiarazione che attesti lo stato di fatto preesistente e, a lavori ultimati, occorre che un tecnico abilitato rediga un’asseverazione relativa al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Il bonus barriere è applicabile, oltre che per interventi come l’installazione di ascensori o di montacarichi e rampe, anche per lavori come la sostituzione di infissi e la ristrutturazione di bagni, anche nei singoli appartamenti.

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Per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:

  • la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e)
  • la detrazione del 75%, introdotta dalla di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022)
  • la detrazione del Superbonus prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.

La detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili i contribuenti possono usufruire di una detrazione Irpef pari al:

  • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024
  • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

  • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
  • La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità.Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
    • la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
    • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

https://www.agenziaentrate.gov.it

Art. 2 – DEFINIZIONI Ai fini del presente decreto (DM 236 – 14 giugno 1989):

A) Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

 

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