D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – articolo 23

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo

FASE 1 – Il progetto di fattibilità (preliminare / di massima)

FASE 2- Il progetto definitivo (architettonico)

FASE 3 – Il progetto esecutivo (cantierabile),

https://def.finanze.it

1- Progetto di Fattibilità tecnica ed economica (preliminare o di massima)

Studio preliminare nel quale si definiscono le tipologie edilizie, l’idea estetica generale, i volumi, le superfici e le altezze totali, in base ai requisiti urbanistici vigenti.
Con questi primi dati, già si può utilizzare una stima di massima dei costi.
in questa fase preliminare, vengono inoltre eseguite tutte le attività specialistiche necessarie ad inquadrare le caratteristiche tecniche dell’area oggetto di intervento.

2- Progetto Definitivo (architettonico) 

Progetto finale che viene inviato al Comune per le Autorizzazioni Edilizie e Urbanistiche. Questo è il progetto “ufficiale” che dovrà essere rigorosamente rispettato. Eventuali modifiche dovranno essere oggetto di Varianti.

3- Progetto Esecutivo (cantierabile)

Progetto di dettaglio costruttivo, nel quale vengono affrontate e disegnati tutti i particolari costruttivi necessari ad una corretta organizzazione delle fasi operative di cantiere. Il progetto esecutivo deve essere pronto prima dell’inizio dei lavori.

progettazione architettonica,

progettazione tecnologica,

progettazione energetica


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